Introduzione
In data 9 maggio 2012, con Delibera n. 18214 (la Delibera) la Consob ha apportato ulteriori modifiche al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF), concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il RE o Regolamento Emittenti).
Il Regolamento Emittenti era già stato oggetto di significative modifiche da parte di Consob con delibera n. 18079 del 20 gennaio 2012, che aveva inciso in particolar modo sulla disciplina di prospetti, ammissione a quotazione e svolgimento dell’offerta, ed obblighi riguardanti l’informativa societaria (si veda il nostro precedente Briefing del febbraio 2012).
Le modifiche apportate al RE da entrambe le delibere sono il frutto di un processo di semplificazione e razionalizzazione normativa portato avanti dalla Consob al fine di rendere l’accesso ai mercati più agevole da parte di imprese e risparmiatori, rafforzando al contempo la competitività del mercato finanziario italiano.
Per quanto riguarda in particolar modo la cosiddetta “fase II” di questo processo di semplificazione, avviatasi nel mese di marzo 2012 con una consultazione pubblica e conclusasi il 9 maggio 2012 con l’approvazione definitiva della Delibera, il Regolamento Emittenti è stato oggetto di attività ricognitiva da parte della Consob in una triplice prospettiva:
mantenere un livello di regolamentazione in linea con gli standard previsti dall’ordinamento comunitario
razionalizzare gli adempimenti gravanti in capo alle società quotate, al fine di ridurne i relativi oneri
preservare la tutela degli investitori insieme all’efficienza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.
Alla luce delle finalità sopra menzionate, le modifiche apportate al RE hanno riguardato gli obblighi informativi, le offerte pubbliche, i diritti dei soci e gli emittenti titoli diffusi.
La Commissione ha inoltre provveduto ad accorpare le disposizioni riguardanti le comunicazioni al pubblico e le comunicazioni alla Consob, precedentemente disciplinate in due Capi diversi del Regolamento Emittenti (rispettivamente il Capo II ed il Capo III della Parte III, Titolo II), affinché gli operatori del mercato possano contare su un quadro normativo di riferimento di più facile accesso. I relativi obblighi sono rimasti inalterati dal punto di vista sostanziale.
Nell’attuazione del processo di accorpamento, il Capo III della Parte III, Titolo II del Regolamento Emittenti è stato conseguentemente abrogato: pertanto, i riferimenti ai relativi articoli si leggono secondo la Tavola di Concordanza allegata alla Delibera.
Qui di seguito sono sintetizzate le modifiche più significative apportate alle disposizioni regolamentari sopra richiamate.
Back to top
Obblighi informativi
Diffusione al pubblico di informazioni su eventi e circostanze rilevanti
La Delibera ha provveduto ad abrogare totalmente il quarto comma dell’art. 66 RE. In questo modo, non sussiste più in capo agli emittenti (o, alternativamente, ai soggetti che li controllano) l’obbligo di pubblicare il comunicato concernente la veridicità di determinate notizie rilevanti (cd. rumours).
Nonostante l’obbligo di commento dei rumours sia venuto meno, resta fermo il potere della Consob, valutando caso per caso la corretta applicazione della disciplina vigente, di chiedere la diffusione di informazioni qualora sussista il rischio che il pubblico possa essere indotto in errore.
Assetti proprietari
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 117 RE, coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate hanno l’obbligo di comunicare - sia alla società partecipata che alla Consob - il raggiungimento o il superamento di determinate soglie, ovvero la riduzione della partecipazione al di sotto delle medesime.
Al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi connessi alla trasparenza proprietaria, anche con l’obiettivo di garantire la massima armonizzazione in materia, la Delibera ha modificato l’art. 117 RE, eliminando il riferimento alle soglie del 35, 40, 45 e 75%, in quanto non previste a livello comunitario dalla Direttiva Transparency (Direttiva 2004/109/CE).
Inoltre, la Delibera ha inciso anche sulle ipotesi di esenzioni dai suddetti obblighi di comunicazione, prevedendone di nuove. Secondo il novellato art. 119-bis RE infatti i menzionati obblighi non si applicano anche nel caso di acquisizione temporanea di azioni al di sotto della soglia del 5% da parte di investitori qualificati, a patto però che siano rispettate determinate condizioni.
Patti parasociali
La Delibera ha predisposto una nuova disciplina dei patti parasociali che semplifica gli adempimenti a carico degli aderenti, e che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2013.
Il contenuto dell’estratto del patto oggetto di pubblicazione su stampa è snellito, prevedendo che debba contenere i principali elementi identificativi del patto e l’indirizzo internet in cui possono essere reperite le altre “informazioni essenziali” indicate nell’art. 130 RE.
Secondo il novellato art. 128 RE, il termine per trasmettere alla Consob copia dell’estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell’art. 131 RE (ovvero eventuali variazioni, rinnovi e scioglimenti del patto) è stato esteso da due a cinque giorni.
Operazioni straordinarie
Alcuni adempimenti normativi delle società quotate in rapporto a operazioni straordinarie e acquisto di azioni proprie sono semplificati, senza pregiudicare il livello di trasparenza societaria.
In particolare, è stato modificato il parametro di redditività indicato nell’Allegato 3B del RE, per valutare la significatività di operazioni straordinarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui agli artt. 70 e 71 RE. Tale parametro è stato determinato in linea con gli IFRS, in modo da includere anche le componenti che confluiscono nello “Statement of comprehensive income” previsto dallo IAS 1 (come, ad esempio, le variazioni del fair value degli investimenti finanziari).
Back to top
Offerte pubbliche di sottoscrizione e vendita e di acquisto e scambio
Offerte pubbliche d’acquisto e di scambio
Emendando le previsioni contenute nell’art. 35-bis del RE, la Delibera ha esteso l’ambito di applicazione dell’esenzione relativa all’obbligo di pubblicazione di un documento di offerta, che ora si applica anche a operazioni di buy-back obbligazionario.
In particolare, è stata estesa la nozione di “offerta su obbligazioni proprie”, in modo tale da potersi applicare anche ai casi di: (i) offerta promossa da un ente (anche diverso da una società) che controlla l’emittente; (ii) offerta promossa dall’emittente (o dai soggetti o enti di cui al punto (i)) per il tramite di un intermediario; ed infine (iii) offerta promossa dal garante.
Procedura delle offerte pubbliche d’acquisto e di scambio
La Delibera ha apportato varie modifiche atte a semplificare la documentazione prevista dalla normativa ai fini della promozione di offerte pubbliche di acquisto e scambio. L’obiettivo è quello di semplificare e rendere meno onerosa la procedura di offerta sia per gli emittenti che per gli offerenti, soprattutto eliminando le disposizioni regolamentari che non siano espressamente previste dalla legislazione comunitaria in materia.
Seguendo questa finalità, è stato snellito il contenuto obbligatorio della comunicazione prevista dall’articolo 102 del TUF, ovvero della comunicazione da effettuarsi alla Consob circa l’avvenuta decisione, o l’avvenuto sorgere dell’obbligo, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio. In particolar modo, la comunicazione non deve più indicare né il confronto tra il corrispettivo offerto e l’andamento recente del titolo, né se ed in quale misura l’offerta è finanziata mediante indebitamento.
Inoltre il riferimento (contenuto nell’art. 37 RE) all’indicazione dei programmi dell’offerente è sostituito dall’obbligo per quest’ultimo di comunicare semplicemente la propria intenzione di revocare dalla negoziazione gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta.
Abrogando il comma 2 dell’art. 37-bis del RE, è stato soppresso l’obbligo in capo all’offerente di inviare alla Consob una dichiarazione attestante le modalità con cui l’offerente medesimo si è messo in condizione di adempiere al pagamento del corrispettivo dell’offerta contestualmente alla prima comunicazione della stessa.
E’ stato snellito anche il contenuto obbligatorio del comunicato dell’emittente, da redigersi ai sensi dell’art. 39 RE. In particolare, il comunicato non dovrà più contenere informazioni riguardanti: (i) eventuali previsioni statutarie, delibere assembleari, decisioni di convocazione dell’assemblea, adottate ai sensi degli artt. 104, 104-bis e 104-ter del TUF; (ii) eventuali atti o operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta; (iii) il possesso, diretto o indiretto, di strumenti finanziari dell’emittente medesimo, o di sue società controllate o controllanti, nonché sulla detenzione, diretta o indiretta, di posizioni lunghe su tali strumenti, anche da parte dei componenti dell’organo di amministrazione e del consiglio di sorveglianza; (iv) compensi percepiti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai direttori generali dell’emittente, ovvero deliberati a loro favore.
Infine, a seguito dell’abrogazione del comma 4 dell’art. 41 RE, non è più necessario che una copia della sintesi del documento d’offerta sia trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
Pubblicazione del documento d’offerta
A seguito di modiche apportate all’art. 38 comma 2 RE, non è più necessario che la pubblicazione e diffusione del documento d’offerta siano comunicate mediante pubblicazione di un avviso su organi di stampa: è ora infatti sufficiente un comunicato reso noto al mercato.
L’entrata in vigore del nuovo comma 2 dell’art. 38 RE è stata però differita al 1° luglio 2013; questo per evitare il rischio di compromettere l’informativa per gli investitori, ormai abituati a tale tipo di avviso.
Principio di parità di trattamento
La Delibera ha infine modificato anche gli artt. 34-sexies e 42 RE, in tema di norme di correttezza da applicarsi, rispettivamente, nello svolgimento di un’offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari, e di un’offerta pubblica di acquisto o scambio; è stato infatti chiarito che il principio di parità di trattamento contenuto in entrambe le norme deve applicarsi a tutti i destinatari dell’offerta che si trovino in identiche condizioni.
Back to top
Diritti dei soci
Quote di possesso necessarie per la presentazione delle liste
Vengono ridotte le percentuali di possesso azionario richieste per la presentazione delle liste di candidati ai fini dell’elezione del consiglio di amministrazione, assumendo come parametro la soglia di Euro 1 miliardo. In particolare, gli originari scaglioni dell’1,5% e del 2% (relativamente alle società che si collocano sulla fascia “mediana”) sono venuti meno, a beneficio dei rispettivi azionisti di minoranza, che vedono il loro diritto di voice assumere particolare rilevanza.
Il quadro attuale vede dunque:
- per tutte le società con capitalizzazione compresa tra Euro 1 miliardo e 15 miliardi, l’introduzione della soglia unica dell’1%
- per le società con capitalizzazione inferiore, l’introduzione della soglia unica del 2,5%.
Rimangono invece inalterate: (i) la soglia prevista per le società con elevata capitalizzazione (equivalente allo 0,5%); (ii) la soglia del 4,5% in presenza di particolari condizioni; ed infine (iii) la disciplina speciale prevista per le società cooperative.
Per quanto riguarda infine le società neoquotate, la Delibera ha introdotto un nuovo comma 4-bis all’art. 144-quater RE, ove si prevede che, in deroga alle altre disposizioni del medesimo articolo, tali società possano prevedere che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione (ai sensi dell’art. 147-ter del TUF) sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%. Tale facoltà potrà essere esercitata dalle predette società in occasione del primo rinnovo successivo alla richiesta di ammissione a quotazione.
Informazioni da inserire nel verbale assembleare
La Delibera ha provveduto a modificare l’Allegato 3E del Regolamento Emittenti, il quale individua le informazioni che devono contenere i verbali delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, degli emittenti valori mobiliari.
E’ abrogata la disposizione che prevede che i verbali contengano la dichiarazione - effettuata da parte del Presidente dell’assemblea - dell’eventuale esistenza di patti parasociali (nonché di eventuali dichiarazioni ad essa conseguenti).
Inoltre, non è più previsto che i verbali assembleari trasmessi alla Consob contengano l’attestazione di conformità.
Back to top
Emittenti titoli diffusi presso il pubblico in maniera rilevante
Per quanto riguarda la disciplina degli emittenti titoli diffusi, la Delibera ha modificato innanzitutto la definizione stessa di “emittente titoli diffusi”, innalzando la soglia relativa al numero di azionisti e obbligazionisti (rilevante per l’applicazione della relativa disciplina) da 200 a 500.
Sono stati inoltre ridotti gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori, consentendo agli emittenti titoli diffusi di utilizzare il proprio sito internet per la pubblicazione delle informazioni richieste. Alternativamente, potrà essere utilizzato un Sdir (Sistema per la diffusione delle informazioni regolamentate).
Back to top
Disposizioni riguardanti l’entrata in vigore della Delibera
La Delibera, così come disposto dall’art. 3 della stessa, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 15 Maggio 2012.
Ciononostante, alcune delle modifiche al Regolamento Emittenti da essa introdotte entreranno in vigore solo a partire dal 1° Luglio 2013. Si tratta, in particolare, degli emendamenti apportati:
- alla pubblicazione ed alla diffusione del documento di offerta pubblica di acquisto o scambio (art. 38, comma 2 RE)
- alla trasparenza sugli aderenti a patti parasociali (art. 120, comma 4 RE)
- al contenuto della comunicazione relativa all’esistenza di patti parasociali ai sensi dell’art. 122 TUF (art. 127, comma 2 RE)
- alle modalità di pubblicazione dell’estratto del patto (art. 129 RE)
- alle informazioni essenziali dell’estratto del patto (art. 130 RE)
- ad eventuali variazioni, rinnovi e scioglimenti dei patti parasociali (art. 131 RE).
Back to top