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Energie rinnovabili - Il nuovo articolo 65 e il futuro degli impianti fotovoltaici su aree agricole
Marzo 2012

Sommario

La nuova versione dell’articolo 65 della Legge n. 27/2012, che ha convertito il Decreto Legge sulle Liberalizzazioni, conferma il generale divieto di ottenere gli incentivi statali per impianti fotovoltaici situati in aree agricole. Lo stesso articolo contiene anche un nuovo regime transitorio per far salvi gli impianti già autorizzati e che entreranno a breve in esercizio. Sono previste anche alcune novità in materia di impianti a biomassa, impianti in aree demaniali militari e impianti sviluppati da imprese agricole.

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Introduzione

Il Decreto Legge n. 1/2012 per la Concorrenza, lo sviluppo delle Infrastrutture e la Competitività (di seguito “Decreto Legge”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012 è stato convertito nella Legge n. 27/2012 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 (Legge n. 27/2012). Di seguito riportiamo i risultati di una nostra primissima valutazione del nuovo testo dell’articolo 65 della Legge n. 27/2012, il quale, segnaliamo fin d’ora, presenta alcuni passaggi non del tutto chiari ed esaustivi.

Innanzitutto, si evidenzia che il comma 1 del richiamato articolo stabilisce il generale divieto di accesso agli incentivi statali per quegli impianti fotovoltaici collocati a terra “in aree agricole”. Il successivo comma 2, invece, nel definire alcune deroghe transitorie a tale generale divieto, limita le stesse a quegli impianti da installare “in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore” della Legge n. 27/2012. Ciò da una parte evita che impianti autorizzati vengano comunque realizzati su aree ora agricole ma, potenzialmente, soggette nei prossimi mesi a cambi di destinazione d’uso, dall’altra parte non vieta che la destinazione d’uso di terreni ora classificati come agricoli possa essere, in futuro, modificata per accogliere lo sviluppo di nuovi impianti fotovoltaici che ad oggi non abbiano ancora ottenuto la relativa autorizzazione (e quindi non soggetti al regime transitorio del comma 2).

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Impianti su aree agricole: accesso agli incentivi

L’articolo 65 della Legge n. 27/2012, pur confermando quanto previsto dal Decreto Legge in merito al divieto di accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici installati su aree agricole, apporta alcuni emendamenti alla precedente versione fra cui un più ampio regime transitorio per quegli impianti già autorizzati su aree agricole.

Sul punto, giova richiamare il precedente Decreto Legislativo n. 28/2011 (noto come “Decreto Romani”) il quale aveva già posto un severo – ma non assoluto – limite allo sviluppo di impianti su aree agricole, prevedendo che solo quelli di potenza non superiore ad 1MW aventi determinate caratteristiche (riprese meglio di seguito) potessero essere ammessi agli incentivi.

Oltre a ciò, il richiamato Decreto Romani prevedeva una deroga transitoria secondo cui tutti gli impianti (ie, senza limiti di potenza) autorizzati prima della data della sua entrata in vigore che sarebbero entrati in esercizio entro 1 anno dalla medesima data (ie, 29 marzo 2012), avrebbero potuto avere comunque accesso agli incentivi.

A tale riguardo, la Legge n. 27/2012 amplia tale periodo di deroga consentendo l’ammissione agli incentivi per tutti quegli impianti che entreranno in esercizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (ie, 24 maggio 2012), prorogando così, di fatto, di quasi altri due mesi la precedente scadenza del 29 marzo 2012 di cui al Decreto Romani.

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Impianti di piccola taglia in aree agricole

La nuova Legge n. 27/2012, inoltre, prevede diversi e distinti termini di deroga per quegli impianti di piccola taglia (ie, non superiori ad 1MW), che rispettino i requisiti originariamente previsti dal richiamato Decreto Romani (cfr. art. 10 comma 4), e cioè:

  • se collocati su terreni appartenenti allo stesso proprietario, impianti che distino tra di loro non meno di 2 Km
  • che occupino una superficie inferiore o pari al 10 percento della superficie del terreno nella disponibilità del proponente.

Tali impianti sono oggi ammessi agli incentivi solo ove:

  • abbiano un titolo abilitativo conseguito entro la data di entrata in vigore della Legge n. 27/2012 (ie, 25 marzo 2012)
  • entrino in esercizio entro i successivi 180 giorni, ie, 21 settembre 2012.

Si precisa che la Legge n. 27/2012, facendo salva anche la previsione di cui al comma 5 dell’art. 10 del Decreto Romani, prevede che i requisiti tecnici di cui sopra, nonché il limite di potenza di 1MW, non debbano essere considerati applicabili ad impianti collocati in aree agricole classificate come abbandonate da almeno 5 anni. Pur tuttavia, anche questi impianti sono ora soggetti ai limiti temporali sopra indicati.

In sintesi, dunque, la Legge n. 27/2012 consente solo temporaneamente la realizzazione di quegli impianti che il decreto Romani considerava invece sempre realizzabili su aree agricole.

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Impianti su demanio militare

Un’altra importante deroga al generale divieto di accesso agli incentivi sembra essere prevista dall’articolo in esame per quegli impianti che verranno realizzati su “terreni nella disponibilità del demanio militare”. Nonostante la non felicissima formulazione della norma, nessun limite di potenza o tecnico sembra essere previsto per tale categoria di impianti.

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Altre previsioni

L’attuale testo dell’art. 65 della Legge n. 27/2012 non contiene più alcuna previsione in merito alle serre fotovoltaiche a tale riguardo (si ricorda infatti che il testo del Decreto Legge garantiva (a tale tipologia di impianti la tariffa incentivante prevista per gli impianti su edifici ai sensi del Quarto Conto Energia).

Relativamente agli impianti da biomasse, poi, il nuovo testo precisa che l’obbligo (di cui all’articolo 12, comma 4-bis del D. Lgs. n. 387/2003) di dimostrare nel corso del procedimento la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto è da intendersi riferito esclusivamente agli impianti da sviluppare in aree agricole.

Si segnala, infine, che, il comma 3 dell’articolo 65 prevede che l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il GAS (AEEG) dovrà assicurare la priorità di connessione alla rete elettrica a un solo impianto con potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. A tale riguardo, dunque, occorrerà attendere l’emanazione di una delibera attuativa da parte di tale autorità anche per comprendere meglio la portata di tale previsione.

In conclusione, di seguito presentiamo una tabella riassuntiva delle principali disposizioni di cui alla Legge n. 27/2012 come sopra descritte.

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Tabella: Accesso agli incentivi

Regime GiuridicoTipologia di impianti
 Impianti autorizzati <1MWImpianti autorizzati >1MWImpianti su terreni agricoli abbandonati da almeno 5 anniImpianti su terreni nella disponibilità del demanio militare
Decreto Legislativo n. 28/2011Si, sempre (con condizioni ex art. 10,4)Si, se già autorizzati al 29 marzo 2011 ed entrano in esercizio entro il 29 marzo 2012Si, sempreNessuna previsione
Legge n. 27/2012

Si (con condizioni ex art. 10,4 Decreto Romani), se:

  • sono autorizzati al 25 marzo 2012 ed
  • entrano in esercizio entro il 21 settembre 2012
Si, se già autorizzati al 29 marzo 2011 ed entrano in esercizio entro il 24 maggio 2012.

Si, se:

  • sono autorizzati al 25 marzo 2012 ed
  • entrano in esercizio entro il 21 settembre
    2012
Si, sempre (sembra)

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